Art. 7.
(Programmi).

      1. Le imprese di costruzione e i loro consorzi, le cooperative di abitazione e i loro consorzi, di seguito denominati «operatore», associati o meno con soggetti operanti nei settori del credito, dell'investimento finanziario o delle assicurazioni, possono promuovere programmi per la costruzione o il recupero di alloggi da dare in locazione, come prima abitazione, ai soggetti di cui all'articolo 2, a canone convenzionato.
      2. L'attuazione dei programmi di cui al comma 1 è condizionata alla stipula tra l'operatore e il comune sul cui territorio si trovano gli immobili interessati dai programmi stessi, di specifica convenzione, la cui efficacia è soggetta alla condizione sospensiva della relativa trascrizione nei registri immobiliari; il contenuto necessario della convenzione è definito dall'articolo 9. La convenzione costituisce condizione essenziale per l'applicazione del regime speciale, ivi compresi i benefìci di ordine fiscale, disciplinato dalla presente legge.